Programma
Coordina
Federico Tedeschi Porceddu, presidente del Consiglio notarile Viterbo/Rieti
SESSIONE MATTUTINA – 9.30/13.30
PARTE I – SUCCESSIONI
Annamaria Ferrucci, notaio in Giovinazzo (BA), componente della Commissione studi civilistici del CNN
Recenti orientamenti della giurisprudenza sul testamento
1. Testamento pubblico: distinzione tra le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda – 2. Disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili – 3. Revocazione: distinzione tra testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli dei quali fosse nota l’esistenza e l’ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti – 4. Attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale.
Antonio Musto, Ufficio studi del CNN
Accordi perequativi della legittima, dichiarazioni ricognitive del testatore di precedenti liberalità non donative, controdichiarazioni testamentarie di liberalità dissimulate
La relazione ha a oggetto una prima recente decisione di legittimità in tema di patti successori.
La Corte di cassazione, 9 gennaio 2024, n. 722 ha statuito che l’atto a causa di morte, «rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere l’id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione. Ne consegue che l’impegno assunto da fratelli, d’intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori previsto dall’art. 458 c.c., in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest’ultima il presupposto causale».
Ulteriore occasione di riflessione è offerta da una meno recente ordinanza di legittimità. La Cassazione, 8 giugno 2022 n. 18550 ha statuito infatti, in materia di controdichiarazione testamentaria, che: «nella controversia promossa dai legittimari che agiscono in riduzione e per l’accertamento di una donazione dissimulata compiuta dal de cuius in favore di altro legittimario istituito erede, la dichiarazione contenuta nel testamento, con la quale il medesimo testatore assuma di aver donato il bene apparentemente venduto, deve quindi essere assimilata ad una confessione stragiudiziale, trattandosi di affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l’erede, al quale il valore confessorio di tale dichiarazione può essere opposto in quanto subentrante nella medesima situazione del proprio dante causa».
Un sottile filo rosso – in una comune tessitura speculativa – lega accordi perequativi della legittima, dichiarazioni ricognitive del testatore di precedenti liberalità non donative, controdichiarazioni testamentarie. Superate in chiave antidogmatica le due principali direttrici ermeneutiche – l’una, formalistica; l’altra, sistematica – l’obiettivo dell’intervento è una indagine condotta in maniera funzionale, assiologica, sistematica su una materia dominata da una consolidata antitesi concettuale, mai totalmente respinta o totalmente condivisa.
Alessandro Torroni, notaio in Forlì, componente della Commissione studi pubblicistici del CNN
Recenti orientamenti della giurisprudenza su disposizioni testamentarie e azione di riduzione
1. Possibilità di conversione della condizione sospensiva illecita apposta a una istituzione d’erede in un onere o in un legato – 2. Criteri per l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria – 3. Donazione nulla, termine per l’usucapione del bene donato e azione di riduzione.
Elisabetta Bergamini, notaio e professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Udine
Recenti orientamenti della Corte di giustizia sulla scelta da parte dei residenti non-UE della legge applicabile alle loro successioni e sulle rinunce ad eredità ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 650/2012
1. L’applicabilità universale del principio di optio iuris dell’articolo 22 del regolamento 650/2012: diritto del cittadino non UE residente in un Paese UE di scegliere la legge del proprio Stato per regolare la sua successione – 2. La rinuncia all’eredità ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 650/2012: 2.1. La dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità; 2.2. La rinuncia alla successione di un coerede.
Quesiti ai relatori
PAUSA – 13.30/15.00
SESSIONE POMERIDIANA – 15.00/18.00
Funzionario designato dall’Agenzia delle entrate, Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali
L’imposta di successione: orientamenti recenti dell’Agenzia delle entrate
1. Dichiarazione di successione: modalità di indicazione di soggetti stranieri, chiamati all’eredità, privi di un codice fiscale italiano – 2. Requisiti per l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali e azioni – Articolo 3, comma 4–ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – 3. Applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della morte dell’interponente, alle partecipazioni segregate nel trust dichiarato interposto ai fini fiscali – 4. Fruizione da parte l’erede, in sede di presentazione della dichiarazione di successione, dell’agevolazione “prima casa” in relazione a uno solo degli immobili ereditati, da individuare nella dichiarazione stessa, anche se questo è formalmente costituito da due particelle catastali a condizione che le stesse risultino “unite di fatto ai fini fiscali”, nel rispetto della procedura delineata nella circolare 13 giugno 2016, n. 27, in quanto le suddette particelle siano prive di autonomia funzionale e reddituale – 5. Dichiarazione per intero in successione di conti correnti intestati unicamente al de cuius, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto, seppur tra i coniugi vige il regime di comunione legale dei beni, salva la dimostrazione dei presupposti per applicare la comunione legale differita – 6. Trasferimento mortis causa quote di quote di srl – 7. Applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 6 della legge “Dopo di Noi” agli atti mortis causa – Art. 6 legge 22 giugno 2016, n. 112.
PARTE II – STRANIERI
Giovanni Barbariol, avvocato in Padova, redazione della rivista Immigrazione.it
Identificazione dello straniero e verifica della regolarità del soggiorno
1. L’identificazione dello straniero: i documenti e la banca dati PRADO – 2. L’ingresso del cittadino extra UE: tipologie di visto e casi di esenzione – 3. Il soggiorno del cittadino extra UE: tipologie di permesso – 4. I familiari del cittadino extra UE – 5. I diritti e le facoltà connesse alla regolarità di soggiorno e nelle fasi di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno – 6. L’irregolarità di soggiorno e le conseguenze giuridiche – 7. Protezione internazionale, umanitaria e speciale: i diritti e le facoltà connesse alle diverse tipologie di protezione.
Raffaele Miele, direttore della rivista Immigrazione.it
Il “salto della quaglia” dello straniero: vecchie e nuove tipologie di permesso di soggiorno validi o convertibili per escludere la verifica della condizione di reciprocità
1. Premessa: il sopravvenuto disallineamento tra Testo unico immigrazione 286/1998 e Regolamento 394/1999 – 2. I permessi di soggiorno che, ai sensi del Regolamento, esentano il notaio dalla verifica della condizione di reciprocità – 3. I permessi di soggiorno previsti dal Testo unico – fonte primaria – che, nonostante non menzionati dal Regolamento, conferiscono allo straniero facoltà identiche o superiori ai titoli di cui all’art. 1 del Regolamento – 4. Nuovi titoli di soggiorno convertibili in permessi che consentono al notaio di evitare la verifica della condizione di reciprocità e il caso particolare della Carta Blu per stranieri particolarmente qualificati.
Dibattito finale e quesiti ai relatori
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Termine iscrizione 20 febbraio 2024
Disdette con rimborso 20 febbraio 2024